giovedì 12 giugno 2008

CONSUMATORI 5 NUMERI X DENUNCIARE LE VOSTRE INGIUSTIZIE ALLE AUTORITA' COMPETENTI

Articolo tratto da Salvadanaio Alice del 12.06.08

Stamattina ho avuto il piacere di trovare sulla pagina principale di Alice.it questo articolo , ed ho ritenuto opportuno pubblicarlo sul blog spero che sia di vostro gradimento sicuramente troverete informazioni come potervi difendere dai vari signorotti del libero mercato .Leggetelo attentamente e prestate l'attenzione necessaria .


Consumatori, la denuncia corre sul filo
In Virgilio - I servizi di Altroconsumo- Nasce Mister Prezzi- Un altro modo di consumareIn attesa della class action i consumatori possono reclamare al telefono. Cinque numeri da segnarsi per vivere più tranquilli nella giungla commercialeIl telefono è diventato amico del consumatore. Almeno ci prova. Perché in effetti, in epoca di aumenti selvaggi, di truffe allargate e di normative aggirate, qualcuno che prenda le difese del povero consumatore ci vuole. D'altronde, sebbene sia stata prevista nella Finanziaria 2008, in Italia non è ancora diventata operativa la class action, l'azione legale collettiva che rappresenta la più efficace forma di tutela degli interessi dei cittadini consumatori. Uno strumento che negli Usa, per esempio, rappresenta un grande deterrente contro le pratiche commerciali dannose e fraudolente.
Da noi, nell'attesa di portare davanti al giudice le aziende scorrette, dobbiamo accontentarci di denunciarle a un call center. Sono quelli dei principali organismi di tutela dei consumatori e utenti, che si sono resi finalmente conto che un grande aiuto nello svolgimento dei loro compiti istituzionali può venire proprio dai cittadini, alle prese con i piccoli grandi intralci quotidiani.
Antitrust
Il nome ufficiale è Autorità garante della concorrenza e del mercato ma è più noto come Antitrust. E' il principale organo di tutela della concorrenza e della correttezza degli scambi commerciali. Ha il compito, tra gli altri, di contrastare le pratiche scorrette o aggressive e la pubblicità ingannevole. Il centralino raccoglie le rimostranze dei cittadini e si muove quando ci sono più segnalazioni coincidenti. Ha il potere di bloccare tali pratiche e chiedere la rettifica della pubblicità ingannevole, nonché di erogare sanzioni pecuniarie che possono arrivare al mezzo milione di euro.
Numero verde gratuito: 800 166661 (lun-ven, h. 10-14)
Mister prezzi
E' il Garante per la sorveglianza dei prezzi e riceve le segnalazioni di aumenti ingiustificati o grandi disparità di prezzo tra esercizi commerciali. Il suo potere però è più limitato e anzi subordinato a quello dell'Antitrust, al quale deve eventualmente riferire gli abusi riscontrati. In alterrnativa può fare la segnalazione alla Guardia di finanza.
Numero verde gratuito: 800 955959 (lun-ven, h. 9-15)
Autorità per le comunicazioni
Per i reclami che riguardano le tariffe telefoniche, così come (ma con minore impatto pratico sulla vita quotidiana) il pluralismo dei media, ci si può rivolgere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le segnalazioni vanno invitate per fax o per posta scaricando dal sito un apposito modulo.
Fax: 081 7507616 (sempre attivo)
Autorità per l'energia
Un centralino dove si possono scoprire i vantaggi della liberalizzazione del mercato dell'elettricità e del gas e presentare reclami sulle forniture e le tariffe: è quello dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Raggiungibile anche per fax o e-mail.
Numero verde gratuito: 800 166654 (lun-ven, h. 10-18)Fax gratuito: 800.185.024 - E-mail: mailto: info@au-energia.it
Garante della privacy
L'ormai mitica privacy è tutelata dal Garante per la protezione dei dati personali. Per denunciare l'uso improprio dei vostri dati personali dovete rivolgervi qui. Potete anche scaricare un modello col qualche chiedere ai soggetti (aziende ecc.) che possiedono i vostri dati l'accesso, la modifica degli stessi o potete opporvi al loro trattamento illegittimo.
Tel. 06 696771 (lun-ven, h. 10-13)Fax : 06 69677785 - E-mail: urp@garanteprivacy.it

lunedì 2 giugno 2008

CONTRATTO A TERMINE LE COSE CHE DEVE SAPERE IL LAVORATORE

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L. del 24.12.2007, n. 247 FINALMENTE UN FRENO ALL’USO SPREGIUDICATO DEI CONTRATTI A TERMINE
Con questa legge Il legislatore ha voluto porre un limite all'utilizzo indisciplinato del lavoro a termine introducendo un'ulteriore ipotesi di trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Quando per effetto di successione di contratti a termine per lo sIn sostanza viene imposto un limite massimo di 36 mesi oltre il quale il rapporto a termine non potrà più in ogni caso continuare pena la trasformazione dello stesso a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato. Si può pensare, ad esempio, ad incrementi di attività dovuti a circostanze eccezionali, alle attività stagionali, alla sostituzione di lavoratori assenti per malattia, ferie, ecc.


1) NON PUO’ ESSERE STIPULATO PER QUESTI MOTIVI:
per sostituire lavoratori in sciopero;
per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;
per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;
per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

. 2) DURATA DEL RAPPORTO LAVORATIVO
Il contratto di lavoro non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi.
3) PROROGA
La proroga è ammessa quando sussistono ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni.
4) I DIRITTI SONO GLI STESSI DI QUELLI A TEMPO DETERMINATO
Il lavoratore a tempo determinato ha diritto a ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la stessa attività, ovvero che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale, in proporzione al periodo di lavoro prestato. In particolare, al lavoratore a termine spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa, a meno che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

5) SE IL RAPPORTO DI LAVORO CONTINUA RICORDATI CHE LA TUA RETRIBUZIONE SARA’ MAGGIORE
Qualora il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore. La legge fissa anche un termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza, termine pari a 20 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i suddetti termini, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei termini.
Una disciplina particolare è prevista per l'ipotesi in cui il lavoratore venga assunto più volte con contratti a tempo determinato presso la stessa azienda. In tale ipotesi, se il lavoratore viene riassunto
Qualora il rapporto di lavoro avente ad oggetto mansioni equivalenti abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dell'ultimo termine.
. 6) HAI UNA PRECEDENZA NELL’ASSUNZIONE
Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precendenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per le medesime attività stagionali effettuate dal datore entro i 12 mesi successivi. I diritti di precedenza sopra menzionati possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro 6 mesi o 3 mesi (per le attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
7)NON SI APPLICA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTO M
OTIVO
Una particolarità della disciplina del lavoro a termine riguarda il licenziamento: il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione dell'attività dell'impresa).
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.