giovedì 24 luglio 2008

IL BUON GOVERNO DEL PRECARIATO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

contratti a termine illegittimi non potranno essere convertiti automaticamente dal giudice. Al lavoratore rimane solo l’indennità
Rivoluzione in vista per i contratti a termine. Ovvero non ci sarà più la conversione a tempo indeterminato di contratti a termine illegittimi.
In pratica, per i contratti stipulati in violazione delle regole su possibilità (l’esistenza di un motivo) e modalità (assenza della forma scritta) di apposizione del termine e delle norme relative alla proroga della durata originariamente stabilita, il giudice non potrà decretare la conversione del rapporto a tempo indeterminato. In queste ipotesi il contratto andrà ritenuto nullo e il datore di lavoro sarà tenuto a risarcire il lavoratore con un’indennità tra le 2,5 e le 6 mensilità dell’ultima retribuzione.
La novità è contenuta in un emendamento al decreto legge n. 112/2008, approvato dalle commissioni finanza e bilancio della Camera, relativo alle modifiche della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Il nuovo regime si applicherà anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
L’intervento, poi, precisa il regime sanzionatorio nell’aspetto della sanzione di conversione del rapporto a tempo indeterminato. Una sanzione prevista dal decreto legislativo n. 368/2001 e comminata nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto oltre il termine pattuito (conversione a partire dal 20° o dal 30° giorno a seconda che il rapporto sia di durata inferiore o almeno di sei mesi), di riassunzione (conversione a partire dal 10° o 20° giorno a seconda che il rapporto sia di durata fino o superiore a sei mesi) e di successione di più rapporti a termine oltre il limite dei 36 mesi (fattispecie non ancora a regime e introdotta dal protocollo welfare e modificata dal decreto legge n. 112/2008, con la possibilità per i contratti nazionali di prevedere deroghe.

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