lunedì 2 giugno 2008

CONTRATTO A TERMINE LE COSE CHE DEVE SAPERE IL LAVORATORE

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L. del 24.12.2007, n. 247 FINALMENTE UN FRENO ALL’USO SPREGIUDICATO DEI CONTRATTI A TERMINE
Con questa legge Il legislatore ha voluto porre un limite all'utilizzo indisciplinato del lavoro a termine introducendo un'ulteriore ipotesi di trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Quando per effetto di successione di contratti a termine per lo sIn sostanza viene imposto un limite massimo di 36 mesi oltre il quale il rapporto a termine non potrà più in ogni caso continuare pena la trasformazione dello stesso a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato. Si può pensare, ad esempio, ad incrementi di attività dovuti a circostanze eccezionali, alle attività stagionali, alla sostituzione di lavoratori assenti per malattia, ferie, ecc.


1) NON PUO’ ESSERE STIPULATO PER QUESTI MOTIVI:
per sostituire lavoratori in sciopero;
per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;
per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;
per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

. 2) DURATA DEL RAPPORTO LAVORATIVO
Il contratto di lavoro non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi.
3) PROROGA
La proroga è ammessa quando sussistono ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni.
4) I DIRITTI SONO GLI STESSI DI QUELLI A TEMPO DETERMINATO
Il lavoratore a tempo determinato ha diritto a ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la stessa attività, ovvero che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale, in proporzione al periodo di lavoro prestato. In particolare, al lavoratore a termine spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa, a meno che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

5) SE IL RAPPORTO DI LAVORO CONTINUA RICORDATI CHE LA TUA RETRIBUZIONE SARA’ MAGGIORE
Qualora il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore. La legge fissa anche un termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza, termine pari a 20 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i suddetti termini, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei termini.
Una disciplina particolare è prevista per l'ipotesi in cui il lavoratore venga assunto più volte con contratti a tempo determinato presso la stessa azienda. In tale ipotesi, se il lavoratore viene riassunto
Qualora il rapporto di lavoro avente ad oggetto mansioni equivalenti abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dell'ultimo termine.
. 6) HAI UNA PRECEDENZA NELL’ASSUNZIONE
Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precendenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per le medesime attività stagionali effettuate dal datore entro i 12 mesi successivi. I diritti di precedenza sopra menzionati possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro 6 mesi o 3 mesi (per le attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
7)NON SI APPLICA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTO M
OTIVO
Una particolarità della disciplina del lavoro a termine riguarda il licenziamento: il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione dell'attività dell'impresa).
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.

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